Statuti Ftv
Gli statuti della Ftv PDF Stampa E-mail
Federazione Ticinese della Vela (Ftv)
STATUTO
 
1. La Federazione Ticinese della Vela (FTV) è un'associazione senza scopo di lucro apolitica e aconfessionale.
Essa è retta dal presente statuto e dagli art. 60 e ss CCS.

2. La sede sociale è al domicilio del Presidente.

3. La FTV è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con un altro membro del comitato.

Scopo sociale
4. La FTV ha per scopi:
a) promuovere e difendere il libero esercizio della vela nel Cantone Ticino;
b) rappresentare i Club membri in seno alla FSV/USY;
c) coordinare l'attività regatistica sui laghi Ceresio e Verbano, armonizzandola ed inserendola nei programmi del resto della Svizzera e della 13.a zona FIV;
d) coordinare l'attività delle scuole di vela dei Club membri;
e) promuovere lo scambio di idee ed esperienze fra i club membri;
f) curare i rapporti con le autorità cantonali, comunali e con gli enti ed uffici preposti allo sport ed al turismo.
 
5. La FTV si basa sulla solidarietà fra i club affiliati.

Membri, condizione di ammissione
6. La FTV è composta da Club che si associano in forma federativa.
Possono diventare membri della FTV quei Club velici e di tavola a vela attivi sui laghi Ceresio e Verbano che si riconoscono negli scopi elencati all'art. 4 del presente statuto.
Per essere ammesso a far parte della FTV il Club deve dimostrare di possedere sufficienti attrezzature, attività ed organizzazione.
I suoi statuti e la sua prassi devono garantire l'assoluta indipendenza ed autonomia da qualsiasi attività commerciale o lucrativa.
Il numero dei suoi soci attivi deve essere sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione residente nella regione nella quale il Club è attivo. Inoltre l'iscrizione di nuovi soci deve essere auspicata e facilitata.
La domanda di ammissione alla FTV va fatta per iscritto ed inviata al Presidente.

Organi
7. Organi della FTV sono l'Assemblea dei delegati, il Comitato Cantonale e –se costituita- la commissione di revisione dei conti.

L'assemblea
8. L'Assemblea è l'organo supremo della FTV.
Essa è composta dai delegati nominati da ogni Club membro in ragione di un delegato ogni 40 soci attivi o frazione di tale numero, fino al massimo al raggiungimento della metà meno uno dei voti dell'Assemblea.
I voti cui un Club ha diritto possono essere espressi anche da un solo delegato.
I Club non possono delegare ad altri Club il loro diritto di voto.

9. L'Assemblea è convocata dal Comitato Cantonale almeno una volta all'anno con comunicazione scritta da inviare al più tardi 20 giorni prima.
Essa ha luogo di regola entro il 31 marzo di ogni anno.
Due Club membri possono chiedere al Presidente o la Comitato Cantonale la convocazione di un'Assemblea generale Straordinaria, indicandone le trattande.

Competenze:
10. L'assemblea ha la competenza di:
a) approvare il verbale dell'ultima seduta;
b) approvare il rapporto del Comitato Cantonale;
c) approvare il conto di gestione e dare scarico al Comitato Cantonale;
d) eleggere il Presidente e ratificare la scelta dei membri del Comitato Cantonale;
e) approvare il programma ed il preventivo per il nuovo anno proposti dal Comitato Cantonale;
f) fissare le quote sociali;
g) modificare il presente statuto;
h) ammettere ed espellere Club dalla FTV;
i) eleggere i membri della Commissione di revisione.
Le proposte di modifica degli statuti debbono essere inviate ai Club al più tardi con la convocazione dell'Assemblea Generale.

Decisioni
11. L'assemblea decide a maggioranza semplice dei voti rappresentati. È però necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati per le modifiche statutarie.

Comitato Cantonale
12. Il Comitato cantonale è l'organo esecutivo della FTV e ha tutte le competenze che non sono espressamente devolute dallo statuto all'Assemblea dei Delegati.

Composizione:
13. Il Comitato Cantonale è formato da un membro più un sostituto per ogni Club.
Ogni Club propone annualmente all'Assemblea Generale due soci membri che devono obbligatoriamente essere soci del Club proponente.
L'Assemblea ratifica le proposte e nomina fra i membri del Comitato Cantonale il Presidente.
Il Presidente ed i membri del CC sono eletti per un anno e sono rieleggibili.
Il Comitato Cantonale si organizza liberamente e nomina il Vicepresidente, il segretario ed il cassiere.
Le cariche di segretario e di cassiere possono essere cumulate.

Convocazioni e decisioni:
14. Il Comitato Cantonale è convocato dal Presidente o su proposta di almeno due membri del Comitato stesso.
Esso si riunisce secondo le necessità ma almeno due volte all'anno.
Ad esso partecipano i Membri, i Sostituti, ed i delegati FTV alla FSV/USY quando necessario.
Le decisioni vengono prese di regola a maggioranza semplice dei membri, in caso di parità decide il voto del Presidente.

Scioglimento
15. Lo scioglimento della FTV può essere deciso soltanto con la presenza di almeno 2/3 dei Delegati dei Club membri e con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti rappresentati all'Assemblea Generale Straordinaria riunita espressamente.
Qualora il quorum non fosse raggiunto, entro 30 giorni verrà convocata un'ulteriore assemblea che potrà decidere senza quorum a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento della FTV l'Assemblea deciderà sulla destinazione da dare al patrimonio sociale.

Il presente statuto sostituisce i precedenti ed è stato approvato all'assemblea generale del 24 gennaio 1995.
Esso entra immediatamente in vigore su riserva di approvazione da parte della FSV/USY

Il Presidente                                           Il segretario
Luca Taddei                                           Günther Joedicke